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Decreto Englaro, una questione di difesa dello Stato di diritto e della Costituzione

Stamane siamo in tanti davanti alla Prefettura di Torino per manifestare per la difesa dello Stato di diritto e della Costituzione. Con il decreto legge sul caso Englaro varato dal Governo tutto è cambiato. Intanto qui si sta infoltendo la partecipazione a una manifestazione trasversale in questa piazza da cui vogliamo lanciare un appello di riflessione addolorata.

In questa grave situazione ci sentiamo garantiti dal capo dello Stato Giorgio Napolitano, che ha deciso di non firmare il decreto, ma sullo sfondo resta la tragedia umana di Eluana. Siamo di fronte, a questo punto ormai, a una questione di difesa dello Stato di diritto e della Costituzione.

Elementi comuni o su cui si è arrivati ad una convergenza nel gruppo di lavoro  del Pd in un testo di sintesi

1. Dignità del fine vita
2. Incremento e ruolo delle cure palliative con la realizzazione di una rete più capillare di hospice (è in fase di elaborazione un testo base in commissione Affari sociali)
3. Non obbligatorietà della DAT
4. Carattere formale del documento che racchiude la DAT e suo vincolo per la struttura sanitaria in cui è ricoverato il paziente.  
5. Aiuto nella stesura della DAT e sottoscrizione della stessa da parte di un medico (medico di fiducia, medico di base, medico di medicina generale possibili opzioni)  
6. Durata di validità temporale limitata della DAT (nell’ordine dei 3 – 5 anni) e suo rinnovo illimitato, con le stesse modalità previste per la stipula.
7. Possibilità di revoca della DAT in qualsiasi momento
8. Nomina obbligatoria di un fiduciario o curatore che agisca nell’esclusivo interesse della persona che gli ha dato mandato attuandone la volontà espressa nella DAT
9. Riconoscimento dell’obiezione di coscienza del personale medico-sanitario
10. Riconoscimento del principio di precauzione in base al quale il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto. La DAT non si applica quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato.
11. Obbligo di somministrare al paziente i trattamenti sanitari ritenuti necessari, compreso l’idratazione e l’alimentazione artificiale, in assenza di espressa dichiarazione anticipata di trattamento.
12.  Promozione di campagne informative periodiche
13. Collegio medico che attesti lo stato d’incapacità di intendere e volere del paziente e quindi efficacia della DAT
14.  Esclusione del medico curante dal collegio medico
15. Accessibilità alla DAT al momento del ricovero (banca dati, ecc.)
 

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MAGDA NEGRI

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