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Il dibattito sulla forma partito del Pd

Spicca come luogo di dibattito in questi giorni il quotidiano Il Foglio . Con i commenti – diciamo – "affettuosi", ma non disinteressati di ferrara. E' il dibattito più sistematico, intelligente e ricco di ipotesi alternative.

Sulla questione dello Statuto del Pd ritengo che dovremmo guardare con attenzione più puntuale  allo Statuto attuale del partito Radicale e alle modifiche proposte in questi giorni al congresso dei radicali a Padova. Pannella propone di reincorporare fra gli iscritti al partito Radicale i membri delle Associazioni vicine per le quali però la quota di iscrizione è significativamente diversa (L'iscrizione ai Radicali è di 500 euro). Penso che una organizzazione verticale di questo tipo, insieme a qualcosa di simile ai Circoli della Margherita (territoriali e tematici), sarebbe una novità interessante e uno strumento di innovazione per il Pd a tutti i livelli. Comunque, il problema è non  bypassare la titolarità degli aderenti qualificati. Personalmente ritengo molto interessanti e traducibili a livello dello statuto del Pd piemontese le strutture verticali come l'Associazione Coscioni e Nessuno Tocchi Caino , che hanno forza propositiva, capacità di movimento, modalità operative continue, e che sono l'articolazione a pieno titolo del Partito Radicale, ma hanno insieme grande autonomia.

L'intervento di Fornaro sul Riformista è simpatico e puntuale, ma – difeso quello che c'è da difendere- c'è da applicarsi di più alla novità dell'impresa.

Lo Statuto di Radicali Italiani

Approvato dal Primo Congresso di Radicali Italiani il 6 luglio 2002; modificato dal Comitato Nazionale nelle sedute del 19 gennaio 2003, del 23 gennaio 2004 e del 27 giugno 2004; modificato dal Terzo Congresso di Radicali Italiani in data 1/11/2004; modificato dal Comitato Nazionale nella seduta del 9 gennaio 2004; modificato dal Quarto Congresso di Radicali Italiani in data 1/11/2005.
Nella seduta del Comitato del 3 ottobre 2004 era stata aggiunta la seguente norma transitoria: “Le elezioni on line 2004 di dieci membri del Comitato Nazionale si svolgeranno secondo il regolamento che verrà approvato dal Terzo Congresso di Radicali Italiani”. Modificato dal Comitato Nazionale straordinario del 29 luglio 2007.

Art. 1 – Il Movimento.

"Radicali Italiani, movimento liberale, liberista, libertario, soggetto costituente del Partito Radicale Transnazionale", è un organismo politico costituito dagli iscritti al Movimento.

Gli organi del Movimento sono: il Congresso degli iscritti, il Comitato nazionale, la Direzione, il Presidente del Movimento, il Segretario, il Tesoriere, il Presidente del Comitato.

Il Movimento, che ha sede in Roma in via di Torre Argentina 76, ha lo scopo di rafforzare le lotte liberali, liberiste e libertarie per la Rivoluzione liberale e per gli Stati Uniti d'Europa.

Art. 2 – Gli iscritti.

Può iscriversi al Movimento chiunque, senza distinzione di età e di nazionalità.

L’iscrizione è compatibile con qualsiasi appartenenza, politica, sociale, confessionale.

L’iscrizione si compie con il versamento della quota annuale, che vale da accettazione del presente Statuto.

Art. 2 bis – Le associazioni di iscritti.

1. Gli iscritti possono costituire associazioni radicali, anche telematiche.

2. Per essere riconosciute ufficialmente, le associazioni di iscritti a Radicali italiani devono comunicare per iscritto al Segretario del Movimento:

a) con quindici giorni di preavviso, la data ed il luogo previsti per la tenuta dell’Assemblea costituente;

b) l’elenco dei propri componenti, completo dei dati personali e del numero di tessera di ciascuno, con l’indicazione del Segretario e del Tesoriere (che devono essere iscritti a Radicali Italiani); [v. Norma transitoria in fondo alla pagina]

c) il verbale dell’assemblea costituente dell’associazione, attestante la presenza della maggioranza assoluta dei soci;

d) le associazioni radicali telematiche devono inoltre indicare il sito e la mailing list di riferimento.

3. È possibile iscriversi a più associazioni radicali. In tal caso, ai fini del conteggio di cui al comma 4, si deve optare per una sola di esse, senza possibilità di modifica per l’anno in corso, salvo che sopraggiunga lo scioglimento dell’associazione stessa.

4. Ogni associazione radicale costituita da almeno 25 iscritti a Radicali italiani per l’anno in corso può eleggere tra i propri componenti un rappresentante al Comitato nazionale.

Art. 3 – Il Congresso degli iscritti.

Il Congresso degli iscritti è annuale e si tiene a data fissa nella decade che include il 1° novembre;

stabilisce gli orientamenti e l’indirizzo politico annuale del Movimento;

approva il bilancio;

delibera sulla quota minima di iscrizione per l’anno successivo;

delibera a maggioranza semplice sulle richieste di prosecuzione del rapporto di adesione avanzate da gruppi o associazioni non radicali, previo parere favorevole del Segretario entrante;

provvede all'approvazione dello Statuto ed all’elezione del Presidente del Movimento, del Segretario, del Tesoriere, di 60 membri del Comitato Nazionale.

Al Congresso partecipano con diritto di voto gli iscritti.

Art. 3 bis – Il Congresso straordinario.

Il Congresso straordinario è convocato:

a) d'intesa con il Tesoriere, dal Segretario;

b) dal Presidente del Movimento quando lo richiedano un terzo degli iscritti da almeno tre mesi al Movimento;

c) dal Presidente del Comitato, quando lo richieda il Comitato nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 4 – Il Comitato Nazionale.

1. Il Comitato Nazionale dibatte e delibera su iniziative del Movimento e sulle decisioni e sulle proposte degli organi dirigenti; tali deliberazioni sono vincolanti per gli organi dirigenti se adottate dal Comitato con la maggioranza dei 2/3, quando partecipi al voto almeno la metà dei suoi componenti;

modifica lo statuto e l’atto costitutivo a maggioranza semplice, quando partecipi al voto almeno la metà dei suoi componenti. Il Segretario, con decisione motivata, può sospendere l’efficacia di queste ultime deliberazioni fino alla tenuta del primo Congresso successivo all’approvazione delle stesse;

delibera, previo parere favorevole del Segretario, sulle richieste di adesione avanzate da associazioni o gruppi non radicali, a maggioranza semplice, quando partecipi al voto almeno la metà dei suoi componenti.

2. Il Comitato Nazionale è convocato almeno una volta ogni tre mesi:

a) dal Segretario, in via ordinaria, o in via straordinaria quando ritenga che vi siano condizioni di necessità e urgenza;

b) dal Presidente del Comitato in via straordinaria, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

L’avviso di convocazione deve essere spedito almeno quindici giorni prima della data fissata per l’inizio della riunione nel caso di Comitato ordinario, e almeno sette giorni prima nel caso di Comitato straordinario.

3. Il Comitato Nazionale è composto:

a ) da 60 membri eletti dal Congresso degli iscritti con voto proporzionale su liste bloccate concorrenti;

ogni lista non può presentare un numero di candidati superiore a 75;

b) da un membro in qualità di rappresentante di ogni associazione radicale che abbia almeno 25 iscritti al Movimento per l’anno in corso;

c) dai parlamentari italiani ed europei e dai consiglieri regionali iscritti al Movimento per l’anno in corso. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni o per scadenza del mandato elettorale, i parlamentari ed i consiglieri suddetti continuano a far parte a pieno titolo del Comitato nazionale fino alla tenuta del Congresso successivo.

Nelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda maggioranze qualificate, votano e rilevano ai fini del quorum i componenti del Comitato eletti dal Congresso e gli eletti dalle associazioni radicali con 25 iscritti al Movimento per l’anno in corso.

Ogni anno i membri del Comitato nazionale devono rinnovare la propria iscrizione a Radicali italiani entro il 15 gennaio, a pena di decadenza.

I membri del Comitato che vengano chiamati dal Segretario a far parte della Direzione o della Giunta decadono dalla carica dal momento dell’accettazione. Ad essi subentrano i primi tra i non eletti.

Presidente del Movimento, Segretario, Tesoriere, e membri della Direzione e membri della Giunta partecipano alle riunioni del Comitato Nazionale senza diritto di voto.

Art. 4 bis – Il Presidente del Comitato.

Il Comitato, nella prima riunione successiva al Congresso, elegge tra i propri componenti, a maggioranza semplice, il Presidente. L’elezione è valida quando partecipi al voto almeno la metà dei componenti del Comitato.

Il Presidente del Comitato assicura il buon andamento delle riunioni e la corretta applicazione del Regolamento, ed assicura la circolazione delle informazioni all’interno del Movimento.

Il Presidente del Comitato può nominare, tra i componenti del Comitato stesso, due Vicepresidenti, che lo assistono nell’esercizio delle sue funzioni secondo le modalità previste dal Regolamento di Assemblea.

In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.

Art. 5 – La Direzione.

La Direzione collabora con il Segretario e con il Tesoriere nella conduzione politica e nella gestione amministrativa, finanziaria ed organizzativa del Movimento.

È composta dal Presidente del Movimento, dal Segretario, dal Tesoriere e da non oltre quindici membri nominati dal Segretario, d'intesa con il Tesoriere, entro il decimo giorno successivo alla chiusura del Congresso.

Art. 5 bis – La Giunta.

Il Segretario e il Tesoriere possono dotarsi di una Giunta esecutiva, composta da non oltre dieci membri.

I componenti della Giunta sono invitati alle riunioni della Direzione.

Art. 6 – Il Presidente del Movimento.

Presiede il Congresso.

Convoca il Congresso straordinario quando lo richiedano un terzo degli iscritti da almeno tre mesi al Movimento.

Il Presidente del Movimento fa parte di diritto della Direzione.

Art. 7 – Il Segretario.

Il Segretario è il responsabile politico del Movimento, di cui ha la rappresentanza legale sia nei rapporti con i terzi che in giudizio con il potere di promuovere, d’intesa con il Tesoriere, qualsiasi azione giudiziaria e di essere comunque parte nei processi. Egli adotta i provvedimenti e le iniziative necessarie per conseguire le finalità e gli obiettivi del Movimento, e ne assicura il buon andamento.

Convoca il Congresso degli iscritti.

Art. 8 – Il Tesoriere.

Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa e della politica finanziaria del Movimento e ne apre e gestisce i conti correnti bancari e postali.

Presenta al Congresso i bilanci e al Comitato nazionale relazioni sull’andamento politico-finanziario del Movimento.

Art. 8 bis – I Revisori dei conti.

Il Congresso elegge tre revisori dei conti.

Art. 9 – Radicali italiani in rete.

1. Tutti i diritti connessi allo status di iscritto possono essere esercitati anche via internet. A tal fine, all’atto dell’iscrizione viene assegnato ad ogni iscritto, insieme al numero di tessera, un sistema di identificazione digitale, valido fino al 31 dicembre dell’anno per il quale è stata versata la quota di iscrizione.

2. Le deliberazioni del Congresso degli iscritti e del Comitato nazionale si perfezionano con la pubblicazione immediata sul sito www.radicali.it. I documenti ufficiali e i bilanci devono essere pubblicati nello stesso sito, a cura del Segretario e del Tesoriere, entro 5 giorni dalla loro approvazione.

3. I dati personali degli iscritti a Radicali italiani che lo richiedano sono pubblicati sul sito www. radicali.it.

4. Tempi e modi dell’entrata in vigore del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Comitato nazionale, con le modalità previste per le modifiche statutarie, o dal Congresso degli iscritti a maggioranza semplice.

5. Il Presidente del Comitato verifica che sul sito www.radicali.it sia sempre disponibile l’elenco completo e aggiornato dei membri del Comitato nazionale. Eventuali variazioni della composizione devono essere pubblicate sullo stesso sito entro tre giorni dal loro verificarsi.

Art. 10 – Adesione a Radicali italiani di associazioni e gruppi non radicali.

1. Associazioni e gruppi non radicali che perseguono finalità proprie possono aderire, in quanto tali, a Radicali italiani. L'adesione di tali associazioni o gruppi non comporta l'iscrizione a Radicali italiani dei loro iscritti o aderenti.

2. Il rapporto di adesione deve riguardare uno o più punti della mozione annuale approvata dal Congresso di Radicali italiani. La richiesta di adesione deve essere presentata in forma scritta al Segretario del Movimento ed è accolta se il Comitato nazionale, previo parere favorevole del Segretario stesso, la approva a maggioranza semplice, quando partecipi al voto la metà dei suoi componenti. Il soggetto aderente ha diritto ad un rappresentante nel Comitato nazionale, con diritto di voto esclusivamente nelle deliberazioni riguardanti i punti oggetto dell’adesione. Il rapporto di adesione dura fino alla tenuta del primo Congresso di Radicali italiani successivo alla sua stipulazione. Sulla prosecuzione del rapporto stesso per l’anno successivo si esprime il Congresso a maggioranza semplice, previa richiesta di rinnovo da parte dell’associazione o gruppo non radicale aderente e previo parere favorevole del Segretario entrante.
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NORMA TRANSITORIA (approvata dal Comitato Nazionale straordinario di Radicali Italiani il 29 luglio 2007)

 

Per quanto riguarda le associazioni già riconosciute, hanno tempo fino al prossimo Congresso di Radicali Italiani per adeguarsi all'art. 2 bis punto 2b), così come emendato dal Comitato Nazionale straordinario di Radicali Italiani il 29 luglio 2007.

 

 

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