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Interpellanza su religione come materia valida ai fini valutazione esami di Stato -7 giugno

Nell’infuocata giornata di lavori parlamentari di ieri, in aula,  con  l’On. Valerio Zanone e un piccolo gruppo di laici, ci siamo riuniti per discutere sull’opportunità di intervenire sull’ 'ordinanza n. 26 del 15 marzo 2007” del ministro Fioroni che introduce surrettiziamente l'insegnamento della religione tra le materie che concorrono a formare la valutazione degli studenti per gli esami di Stato. Ne è nata dunque l’idea di un’interpellanza che ho voluto che fosse aperta con la firma di Zanone, simbolo di trasversale e costante battaglia laica.

 

Interpellanze
ZANONE, NEGRI, D'AMICO, PELLEGATTA, IOVENE, MELE, FONTANA, CARLONI – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione – Premesso che:
l'ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007, ai commi 13 e 14 dell'art. 8 introduce surrettiziamente l'insegnamento della religione tra le materie che concorrono a formare la valutazione degli studenti per gli esami di Stato; infatti il comma 13 afferma che "i docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento" e il comma 14 statuisce che "l'attribuzione del punteggio tiene conto del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto". Tale disposizione determina una situazione di discriminazione e disparità fra gli studenti che si avvalgono e quelli che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, senza poter o voler usufruire di attività alternative;
la Corte costituzionale, con le sentenze 203/89 e 13/91, ha stabilito che gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento di religione cattolica non possono essere sottoposti ad alcun obbligo alternativo;
l'ordinanza ministeriale n. 26 viola l'art. 309, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreto legislativo 297/1994) ed il principio supremo di laicità stabilito dalla Costituzione;
il TAR del Lazio, con ordinanza n. 2048 del 24 maggio 2007, ha sospeso l'art. 8, commi 13 e 14, dell'ordinanza ministeriale n. 26 perché "sul piano didattico, l'insegnamento della religione non può, a nessun titolo, concorrere alla formazione del "credito scolastico" di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 323/1998, per gli esami di maturità, che darebbe postumamente luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono né l'insegnamento religioso né usufruiscono di attività sostitutive";
avverso tale ordinanza del TAR del Lazio il ministro Fioroni ha presentato ricorso al Consiglio di Stato che, senza contraddittorio e senza motivazione, ha sospeso l'esecutività della stessa ordinanza del TAR del Lazio, fissando la camera di consiglio per il 12 giugno 2007, cioè due giorni dopo il termine degli scrutini per gli esami di Stato, consentendo così che gli scrutini stessi avvengano in dispregio della legge e della Costituzione,
si chiede di conoscere quali determinazioni il Governo intenda assumere per eliminare le suddette misure di disparità e discriminazione e restituire credibilità al sistema dei crediti evitando che l'ordinanza suddetta si possa prestare ad una lettura capziosa in quanto nessun principio didattico unificante può essere applicato nella concessione dei crediti nel caso di scelte multiple.

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