NEGRI, LEDDI – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali – Premesso che:
il DURC (documento unico di regolarità contributiva) è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 ha stabilito le modalità di rilascio e i contenuti analitici del DURC e ne ha esteso a tutti i settori economici l'applicabilità rispetto alla disciplina originale, che ne limitava l'applicazione ai settori dell'agricoltura e dell'edilizia, ed ha introdotto, fra gli adempimenti da effettuare per ottenere il rilascio del DURC, la materia della sicurezza del lavoro;
con circolare n. 5 del 30 gennaio 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che il DURC è richiesto «anche ai lavoratori autonomi, ancorché privi di dipendenti, nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici, e nei lavori privati dell'edilizia», stante il disposto dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494 del 1996 che prevede che il committente svolga verifiche nei confronti degli appaltatori, con esplicito riferimento sia alle «imprese esecutrici» che ai «lavoratori autonomi»;
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha previsto che il DURC deve essere esibito dalle imprese e dai lavoratori autonomi al committente o al responsabile dei lavori per attestare la regolarità tecnico-professionale. Il documento permette quindi alle imprese di dimostrare di aver regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
la sentenza n. 4035 del 25 agosto 2008 del Consiglio di Stato ha stabilito che il DURC non può essere sostituito da un'autocertificazione e la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), ha previsto che l'accesso delle aziende ad ogni tipo di beneficio, normativo o contributivo, sarebbe stato subordinato al suo possesso;
considerato che:
il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione, impresa), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, apporta importanti innovazioni in tema di DURC, senza tuttavia chiarire se tra i destinatari dell'obbligo rientrino anche i lavoratori autonomi, le società senza dipendenti e quelle di piccole dimensioni e con pochi dipendenti;
il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con la nota n. 13505 del 20 aprile 2009, confermando in via generale l'onere di esibire il DURC per le imprese che stipulano contratti di forniture e servizi con la pubblica amministrazione, ha avuto modo di chiarire che, qualora si tratti di forniture di modesto importo, le imprese possono produrre la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nell'ottica della semplificazione e dello snellimento degli oneri a carico delle imprese, chiedendo alle amministrazioni stesse di effettuare dei controlli periodici, anche a campione, sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive esibite;
rilevato che:
il DURC, nato come uno strumento per combattere il lavoro nero, a seguito dei numerosi interventi di modificazione della norma originaria è oggi uno strumento con eccessive rigidità che in ogni parte del Paese sta portando numerose imprese, in particolare quelle di piccole dimensioni che lavorano con la pubblica amministrazione, in una situazione di grave crisi economica e finanziaria;
la stratificazione degli interventi e la scarsa trasparenza delle norme induce le imprese in errori, che spesso si traducono in perdite di commesse ed appalti, e a tale situazione si aggiunge il grave ritardo con cui spesso tale documento viene rilasciato a seguito di richiesta creando situazioni del tutto ingiustificate;
da più parti, pertanto, sono richiesti urgenti interventi per la semplificazione delle procedure di rilascio del DURC, al fine di garantire tempi certi alle imprese che ne fanno richiesta, e per chiarire in via definitiva quali siano i soggetti esclusi da tale obbligo e quelli che possono fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in ordine alla normativa vigente in materia di DURC e quali misure di semplificazione intenda eventualmente adottare;
se non ritenga opportuno assumere iniziative volte a garantire il rilascio del DURC in tempi certi, al fine di evitare che le imprese, senza propria colpa, siano danneggiate per effetto dei mancati, tardivi o parziali atti di notifica degli accertamenti da parte degli enti convenzionati con i relativi inviti alla regolarizzazione della propria posizione in caso di errori ed inadempienze;
se intenda chiarire in via definitiva quali siano gli obblighi posti in capo alle imprese individuali, in particolare quelle senza o con un numero ristretto di dipendenti, nell'ambito delle procedure di appalto di lavori, forniture e servizi, anche al fine di evitare la perdita di commesse ed inutili contenziosi;
se intenda prevedere che le imprese individuali e quelle di piccole dimensioni, ed in particolare quelle che lavorano con la pubblica amministrazione, possano fare ricorso, in luogo della richiesta del DURC, alla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 per contratti pubblici di modesto importo.