Pubblicato il 13 febbraio 2007
MORGANDO , BENVENUTO , NEGRI , ALFONZI , TURIGLIATTO – Al Ministro dell'Interno.
Premesso che:
l’Ordine Mauriziano di Torino, posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è ente di diritto pubblico, previsto dalla XV disposizione transitoria e finale della Costituzione, ed ha da sempre svolto la propria attività ed i propri fini istituzionali ai sensi della legge speciale 15 novembre 1962, n. 1596, approvata in attuazione della citata disposizione costituzionale e le successive leggi di riforma sanitaria, a partire dalla legge 833/1978, hanno sempre ribadito la natura pubblica dell’Ente, la collocazione nell’ambito della sanità pubblica delle prestazioni erogate dagli ospedali mauriziani, la natura obbligatoria del rapporto convenzionale da parte della Regione Piemonte;
numerose sentenze del Consiglio di Stato hanno riaffermato, nel corso degli anni, la rilevanza pubblica e la unitarietà dell’Ente, pur nella pluralità dei compiti affidati, garantendo al Mauriziano una tutela derivante dalla configurazione costituzionale e dal ruolo di Patronato esercitato dalla Presidenza della Repubblica;
l’Ordine Mauriziano è stato commissariato (a seguito di ispezione disposta dal Ministero dell’interno, su richiesta dell’allora Presidente della Giunta regionale del Piemonte) con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002, in considerazione del grave stato di disavanzo finanziario;
recenti sentenze della Corte dei conti hanno in realtà chiarito tutta la vicenda, iniziata con lo "strangolamento" finanziario dell’Ordine, ed hanno dato ragione agli ex amministratori dell’Ente, che da sempre indicavano la responsabilità del disavanzo nella Regione Piemonte a causa dei mancati trasferimenti regionali di risorse a rimborso dell’attività sanitaria erogata;
la sentenza/ordinanza, in data 1° settembre 2005 n. 223, in particolare ha dimostrato l’illegittimità del commissariamento, assunto sulla base delle risultanze della relazione degli Ispettori ministeriali, in quanto fissa i seguenti principi: 1. l’Ordine Mauriziano è Ente pubblico, a differenza di quanto sostenuto dalla precedente Amministrazione regionale del Piemonte per giustificare le illegittime riduzioni apportate ai rimborsi dovuti per l’attività sanitaria esercitata dagli ospedali dell’Ente; 2. la precedente Amministrazione regionale del Piemonte ha illegittimamente ridotto il rimborso annuale per l’attività sanitaria degli ospedali mauriziani, equiparati, dal 1999, alle case di cura private, determinando, conseguentemente il grave sbilancio finanziario dell’Ente; infatti fino al 1998 i bilanci mauriziani si presentavano in pareggio ed in attivo; 3. l’Ordine Mauriziano negli anni 1997-2002, a differenza di quanto sostenuto dalla Regione e dalla Commissaria straordinaria, ha attivato servizi (Oncologia, Cardiochirurgia, Riabilitazione), inseriti a pieno titolo nella programmazione regionale e per i quali esistevano precisi atti di autorizzazione e di impegno finanziario delle stesse istituzioni regionali; 4. gli ospedali mauriziani conseguentemente fanno parte, da sempre, e comunque a decorrere dalla stipula della prima convenzione con la Regione Piemonte (1984), della rete ospedaliera regionale e la loro attività è definita dalla programmazione regionale;
la seconda sentenza della Corte dei conti per il Piemonte n. 320, pubblicata in data 29 dicembre 2006, conferma tutte le decisioni assunte nella prima ed assolve definitivamente gli Amministratori dell’Ordine Mauriziano, ribadendo in particolare l’esistenza di autorizzazioni regionali per l’attivazione di nuovi servizi, la corretta rappresentazione della situazione contabile ai Ministeri cui compete la vigilanza, l’esistenza di autorizzazioni ministeriali per l’assunzione di personale;
il commissariamento dell’Ente, in corso da ormai oltre quattro anni, durata che non ha eguali nella pubblica amministrazione, ha prodotto risultati negativi e si è caratterizzato per una gestione, che ha sostanzialmente disgregato un Ordine secolare, dismettendo illegittimamente ed in contrasto con i dettami costituzionali, attività istituzionali, ed alienando beni immobili ed ospedali (Lanzo e Valenza) e, ciò nonostante, ha aumentato considerevolmente la situazione debitoria. Occorre ricordare che la Commissaria, a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa con la Regione Piemonte, ha ritirato i ricorsi al TAR avverso la stessa Regione, già presentati dai precedenti amministratori, a tutela delle ragioni dell’Ente, impedendo così all’Ordine Mauriziano di ottenere giustizia presso la magistratura amministrativa;
non solo, ma l’attività sanitaria erogata dalla principale struttura ospedaliera mauriziana, l’ospedale Umberto I di Torino, è stata progressivamente dequalificata dalla gestione commissariale, la quale ha azzerato gli investimenti, demotivato il personale e costretto professionalità mediche ed infermieristiche all’abbandono, riducendo ed annullando servizi qualificati ed essenziali per i cittadini piemontesi. Ciò è tanto più grave se si considera che le tabelle ufficiali del Ministero della salute collocano nell’anno 2002 l’ospedale Mauriziano Umberto I di Torino al secondo posto in Italia per qualità e complessità di cure;
il dispositivo delle due sentenze della Corte dei conti dimostra, senza alcun dubbio, come il commissariamento dell’Ordine sia stato richiesto dalla Regione Piemonte ed attuato con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 settembre 2002, sulla base di presupposti strumentali ed inesistenti, che hanno portato a sciogliere un ente secolare, considerato inutile, per trasferirne beni e funzioni alla Regione e ad altri soggetti, come peraltro involontariamente ammesso dalla Commissaria prefetto D’Ascenzo, nella relazione finale resa dopo la prima fase di gestione straordinaria. In particolare, emerge con chiarezza come ogni attività sanitaria svolta dall’Ordine sia stata regolarmente autorizzata dalla Regione Piemonte, attraverso specifici accordi ed attraverso l’inserimento nella programmazione regionale,
si chiede di sapere, alla luce delle recenti sentenze della Corte dei conti:
quali siano state, in realtà, le conclusioni degli ispettori, nella relazione resa all’allora Ministro dell’interno, tali da determinare il commissariamento dell’Ente;
se in tali conclusioni siano stati fatti riferimenti alle autorizzazioni regionali, acclarate dalle sentenze della Corte dei conti, riferimenti che avrebbero reso impraticabile ed illegittimo il commissariamento;
se, qualora tali riferimenti non siano riportati o risultino accertate omissioni su specifici aspetti, il Ministro in indirizzo intenda, nell’ambito delle proprie competenze, accertare come ciò sia potuto avvenire e valutare conseguentemente il comportamento tenuto dagli Ispettori;
quali provvedimenti di competenza intenda assumere nei confronti degli Ispettori ministeriali e della Commissaria, ove vengano accertate mancanze di comunicazioni o trasmissione di atti, in loro possesso, che avrebbero potuto immediatamente accertare il corretto svolgimento dei rapporti tra Regione Piemonte e Ordine Mauriziano,
quali provvedimenti di competenza intenda assumere onde far cessare la gestione commissariale, che non ha certamente operato, secondo il mandato contenuto nel decreto di nomina 2 settembre 2002, per il risanamento dell’Ente;
a tale proposito si chiede di conoscere quali siano i dati di bilancio consuntivo 2005, primo anno di gestione della Fondazione Ordine Mauriziano.