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Interrogazione sulle minoranze linguistiche

By 18/04/2009Febbraio 17th, 2024Interrogazioni e Interventi

8 aprile 2009

MAGDA NEGRIAi Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze. – Premesso che:sono passati quasi dieci anni dall’entrata in vigore della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, che ha dato attuazione all'art. 6 della Costituzione, e ha consentito all’Italia di sottoscrivere, il 27 giugno 2000, la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, già approvata dal Consiglio d’Europa nel novembre 1992, dopo aver aderito alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, aperta alla firma a Strasburgo il 1º febbraio 1995, e ratificata dalla legge 28 agosto 1997, n. 302; la normativa italiana, in armonia con quella europea, contiene norme per la tutela delle lingue e delle culture delle minoranze storicamente presenti in Italia, ossia le popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;nell’arco di un decennio di vigenza, la legge è stata applicata dalle varie Regioni e Province italiane con diversa intensità, utilizzo di risorse, proiezione culturale esterna e coinvolgimento dei diversi soggetti e associazioni del settore presenti sul territorio;ad esempio, la Regione Piemonte ha recentemente adottato, con l'appoggio trasversale dei gruppi politici di maggioranza e minoranza, due leggi per la tutela non solo delle lingue storiche, ma anche di quelle autoctone e del patrimonio culturale e linguistico del Piemonte;considerato che:in Parlamento giacciono alcuni disegni di legge finalizzati a promuovere una nuova fase di indagine e tutela del patrimonio linguistico e storico, che interessano anche altre lingue regionali, come il piemontese e il veneto, e le lingue parlate dalle minoranze linguistiche non autoctone;nel contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai Radiotelevisione italiana SpA è stabilito che, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge 15 dicembre del 1999, n. 482, e dell’art. 11 del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, la Rai si impegna ad assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle zone di loro appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano; ma numerosi sono i problemi frapposti all'effettiva messa a disposizione degli spazi garantiti nei programmi di informazione regionale della terza rete Rai; nel corso degli ultimi anni, i fondi destinati agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche sono stati molto ridotti, giungendo alla cifra realmente insufficiente di 2,5 milioni di euro del 2009;conseguenza indesiderata di ciò è risultata la riduzione, nelle scuole primarie e secondarie, delle ore destinate all'insegnamento delle lingue delle minoranze linguistiche storiche, come ad esempio nelle aree di confine del Piemonte con la Francia e nelle comunità dove il francese è la lingua tradizionale, di lavoro e di legame sociale,si chiede di sapere: se il Ministro dell'istruzione, università e ricerca intenda promuovere una verifica aggiornata dello stato di effettiva applicazione della legge n. 482 del 1999 e se intenda riferire di ciò in Parlamento;se i Ministri in indirizzo intendano garantire ed incentivare le dotazioni destinate agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche e al Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, e più in generale alla diffusione della lingua e della cultura delle minoranze storiche che vivono nel nostro Paese, con il necessario coordinamento e la collaborazione con le autorità regionali e locali che si muovessero in tale direzione. 

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