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Perché il referendum è a rischio- Europa -29 dicembre 2007

By 29/12/2007Politica

Europa, 29.12.07 – Referendum, perché rischiano – MARCO OLIVETTI

La polemica sull'imminente giudizio della corte costituzionale sull'ammissibilità dei referendum elettorali ha un chiaro sapore di déjà vu.Legittimamente, fautori ed oppositori della consultazione referendaria si contrappongono circa la conformità a Costituzione dell'utilizzo di uno strumento – il referendum abrogativo – che è diventato, per la frequenza del ricorso ad esso (60 casi in poco più di trent'anni), uno dei tratti caratteristici della democrazia italiana, soprattutto dagli anni `90 in poi. A questo dibattito è bene accostarsi – per dirla con un termine in voga su altri temi – "laicamente", vale a dire senza coltivare dogmi e miti, così diffusi quando si ragiona nella sfera pubblica di questioni costituzionali.Fra i dogmi e miti da evitare vi è, da un lato, quello della superiorità assiologica del referendum sulle deliberazioni parlamentari (e quindi sulla sua strumentalità ad un presunto diritto a decidere del cittadino) e dall'altro quello dell'esistenza di criteri chiari circa la valutazione che la Corte dovrà compiere sull'ammissibilità di esso.(leggi  tutto)

Ma oggi abbiamo bisogno di un dibattito serio – possibilmente formulato in maniera intellegibile all'opinione pubblica – sui criteri di ammissibilità dei referendum abrogativi.La lettera della Costituzione – che sembrerebbe escludere solo i quesiti aventi ad oggetto «leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali» – è stata letteralmente sepolta da una giurisprudenza costituzionale alluvionale, alla luce della quale è possibile alla Corte decidere tutto e il contrario di tutto. Ora, se pure l'integrazione dei criteri dell'articolo 75 va approvata, sarebbe bene cercare qualche lume in più circa il punto sino al quale essa può spingersi. A parte i criteri relativi a omogeneità, razionalità e chiarezza del quesito, che costituiscono una integrazione logica dell'articolo 75, le questioni aperte riguardano due profili: da un lato l'individuazione delle "altre materie" sottratte a referendum (ivi compresi quei settori in cui è esclusa l'abrogazione totale per la natura costituzionalmente necessaria della legge sottoposta a referendum).Dall'altro il rapporto fra il giudizio di ammissibilità del referendum e quello di legittimità costituzionale della normativa che risulterebbe dall'approvazione del quesito referendario ad opera del corpo elettorale. Entrambi i profili hanno rilievo per la vicenda attuale. Per quanto riguarda i referendum elettorali, occorrerebbe forse interrogarsi sulla saggezza della giurisprudenza che, a partire dal 1991, li considera ammissibili.In fondo la stessa Assemblea costituente aveva approvato un testo dell'articolo 75 che li escludeva, e solo nel coordinamento finale questo limite scomparve.Ma la questione riguarda la coerenza con una democrazia rappresentativa del ricorso al referendum (un istituto che ha una vocazione intrinsecamente maggioritaria) per decidere sulla legge con cui si elegge il parlamento (che dovrebbe tenere conto dei diritti delle minoranze).Messa da parte questa questione di fondo – che non è verosimile, né corretto, possa essere riaperta oggi – ci sarebbe da chiedersi se non sia possibile riaprire la strada a referendum abrogativi totali, che consentano la reviviscenza della normativa abrogata, escludendo invece referendum abrogativi parziali, o addirittura manipolativi, come sembrano per taluni aspetti quelli attuali. Vi sono buone ragioni per intervenire in questa direzione, che la Corte potrebbe forse esplicitare.Ma il vero nodo di fondo riguarda il rapporto fra giudizio di ammissibilità del referendum e giudizio di legittimità costituzionale della normativa risultante dall'approvazione referendaria.La Corte ha in generale affermato che i due giudizi sono distinti ed ha quindi escluso di poter controllare, in occasione dell'ammissibilità del referendum, la legittimità costituzionale della "proposta" referendaria. È in questa prospettiva che va collocata la fondata obiezione mossa alla legge elettorale da Gustavo Zagrebelsky su Repubblica del 27 dicembre: quella cioè che il premio di maggioranza configurato nella legge che risulterebbe dal referendum avrebbe caratteri irragionevoli ed abnormi, che ricordano la legge Acerbo. Il problema è proprio se la Corte possa ragionare su questo punto in sede di ammissibilità: in linea di massima la risposta sembrerebbe essere negativa, ma non mancano casi in cui la Corte ha effettuato un controllo di questo genere, escludendo referendum che potessero produrre esiti incostituzionali. Nel complesso, tuttavia, ciò che si potrebbe auspicare dalla prossima decisione della Corte è un tentativo di rimettere ordine nella propria confusa giurisprudenza sull'ammissibilità referendaria.Occorrerebbe forse una sentenza "quadro", come la n. 16 del 1978, dovuta alla lucida penna di Livio Paladin, con la quale furono poste le premesse per l'ampliamento della valutazione della Corte (ma nella quale stanno anche le radici delle ambiguità attuali).Solo una decisione di questo tipo avrebbe legittimità, a nostro avviso, per sbarrare – se del caso – la via ai referendum. Ogni altra decisione rischierebbe di essere incomprensibile per l'opinione pubblica o inutilmente salomonica (come le decisioni, altre volte adottate – da ultimo nel 2005 – che sfoltiscono il numero dei referendum): e allora una decisione di ammissibilità sarebbe forse preferibile.Ma è bene che nel frattempo si confrontino apertamente le ragioni dell'ammissibilità e quelle dell'inammissibilità, tutte di pari dignità in una democrazia pluralistica.

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MAGDA NEGRI

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